CODICE DEONTOLOGICO
CAPITOLO 1
PRINCIPI
Art. 1
Le regole deontologiche, contenute nei successivi articoli, costituiscono integrazione delle norme legislative e regolamenti in vigore per l'esercizio della professione di geometra, che si concreta in attività di indubbia rilevanza sociale e si svolge sotto la vigilanza dei Consigli dei Collegi provinciali e circondariali e del Consiglio Nazionale.
A detti organi è demandato il compito di vigilare e fare osservare le regole in questione e di irrogare, una volta accertatane la violazione, le pene disciplinari previste dal Regolamento professionale vigente.
Tali regole devono essere scrupolosamente osservate nell'esercizio della professione da tutti gli iscritti all'Albo dei geometri operanti sul territorio nazionale.
L'osservanza di tali regole non esime peraltro il professionista dal conformare il proprio comportamento a quelle altre norme consuetudinarie di etica, ancorché non codificate.
Anche il geometra che esercita la professione all'estero è tenuto a rispettare le seguenti regole deontologiche, salva l'osservanza di quelle vigenti nel Paese che lo ospita.
CAPITOLO 2
DOVERI GENERALI
Art. 2
Il geometra deve fornire chiaro esempio di rettitudine e di specchiata condotta civile e morale anche fuori dell'esercizio della professione in modo da mantenere alto il decoro proprio e della categoria.
Art. 3
Il geometra deve curare l'aggiornamento della propria preparazione professionale mediante l'acquisizione di specifiche conoscenze in tutte le materie che la riguardano. Le specializzazioni in determinate materie non possono andare a scapito della complessiva competenza professionale.
Il geometra deve poter rispondere in modo adeguato, anche mediante specifiche forme assicurative, per i rischi inerenti all'esercizio della professione.
Art. 4
Il geometra che svolge un incarico per conto di amministrazioni ed enti pubblici, e fa parte di commissioni giudicatrici o consultive, esercita un mandato politico od una funzione amministrativa non deve in alcun modo avvalersene per accrescere la propria clientela o per trarne un qualsiasi vantaggio per se o per altri.
Art. 5
Il geometra non deve in nessun caso procurarsi clientela millantando influenze presso persone od Enti, mettendo in atto forme di sleale concorrenza o mediante azioni che non possano comunque definirsi corrette.
Art. 6
Il geometra deve sempre assolvere i propri doveri professionali col massimo scrupolo ed impegno.
Art. 7
Il geometra è tenuto all'osservanza del segreto professionale che può invocare anche qualora, ricoprendo l'ufficio di consulente tecnico, sia citato in giudizio per deporre su quanto sia pervenuto a sua conoscenza nell'esercizio della professione. In nessun caso deve trarre profitto da quanto è stato posto a sua conoscenza dal committente nell'ambito dell'incarico ricevuto.
Art. 8
Il geometra non deve sottoscrivere con la propria firma e convalidare con il proprio timbro professionale atti redatti e prestazioni fornite da terzi.
E' tenuto, quando una prestazione è stata svolta collegialmente, ad indicare i nominativi e le mansioni svolte dagli altri professionisti.
Art. 9
Il geometra deve concordare preventivamente e sotto ogni aspetto i rapporti di collaborazione anche in forma associata con altri professionisti, nel rispetto delle norme che regolano la materia.
Deve comunque risultare, anche pubblicamente, il preciso ruolo professionale di ciascuno dei professionisti associati, che vanno indicati con i loro nomi e qualifiche professionali nelle intestazioni degli elaborati, nella targa di studio e in ogni altra sede.
Art. 10
Il geometra deve astenersi dall'assumere incarichi di consulenza tecnica o arbitrali in vertenze contro chi sia contemporaneamente suo cliente per altri affari.
Il geometra deve astenersi dall'accettare incarichi di consulenza giudiziale nelle vertenze in cui egli sia stato precedentemente consulente di parte ed in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza.
Il geometra consulente tecnico di parte in giudizio deve ispirare il proprio comportamento alla fondamentale esigenza etica di non arrecare pregiudizio alla verità.
Il geometra che, in qualità di consulente del giudice, si rendesse responsabile di colpa grave nella esecuzione degli atti richiesti, sarà sottoposto per gli stessi fatti a procedimento disciplinare da parte del Consiglio del Collegio presso cui è iscritto.
Art. 11
Il geometra che nell'esercizio del mandato peritale contragga pattuizioni di cointeressenza con qualsiasi delle parti contrapposte o con terzi, è passibile di procedimento disciplinare.
Art. 12
Il geometra non deve essere cointeressato in imprese di costruzioni o in aziende commerciali che eseguono lavori e forniture connessi agli incarichi a lui affidati; non può percepire interessenze, mediazioni o altri compensi da terzi per appalti o commesse dipendenti da incarichi a lui conferiti.
Art. 13
Il geometra è tenuto a rispettare la normativa prevista per la determinazione del compenso. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza della prestazione e al decoro della professione.
Art. 14
Il geometra è tenuto a compilare sempre e per ciascun incarico una specifica chiara e dettagliata, sia per le prestazioni che per le spese.
Il geometra può prestare la propria opera gratuitamente, ma ciò non deve in alcun modo costituire mero atto di emulazione.
CAPITOLO 3
DOVERI VERSO GLI ORGANI DI CATEGORIA E VERSO I COLLEGHI
Art. 15
Il geometra iscritto all'Albo è tenuto ad osservare i deliberati emanati dagli organi di categoria nell'ambito dei loro compiti istituzionali, a fornire chiarimenti e documentazione da essi richiesti e, in particolare, a collaborare e partecipare con essi per il raggiungimento dei comuni fini di promozione e di tutela della categoria.
Art. 16
Il geometra è tenuto a prestare al Consiglio del Collegio la più ampia collaborazione al fine di consentirgli di esercitare nel modo più efficace il potere - dovere di vigilanza e di controllo e le altre funzioni ad esso demandate dalla legge, nel quadro della tutela e della migliore qualificazione del prestigio e del decoro della categoria.
Il geometra è, inoltre, tenuto:
a) a comunicare al Consiglio del Collegio l'esistenza del proprio recapito e le relative variazioni;
b) a informare il Consiglio del Collegio di problemi di generale rilevanza per l'attività professionale, specialmente nei rapporti con gli uffici pubblici, astenendosi nel frattempo dall'intraprendere iniziative personali.
I geometri componenti dei Consigli dei Collegi devono adempiere al loro ufficio con disponibilità e obiettività, cooperando per il continuo ed effettivo esercizio da parte del Consiglio del Collegio dei poteri - doveri di vigilanza controllo e disciplinari, e delle altre attribuzioni ad esso demandate. Essi devono partecipare in modo effettivo alla vita e ai problemi della categoria, e favorire il rispetto e lo spirito di colleganza fra i geometri, stimolando la loro collaborazione e partecipazione, anche mediante un ricambio delle cariche.
Art. 17
Al geometra è fatto divieto di partecipare a concorsi per opere o per incarichi di natura professionale, quando le condizioni poste dal relativo bando siano state giudicate dagli organi istituzionali della categoria pregiudizievoli per il decoro della professione.
Art. 18
Il geometra è tenuto a comportarsi, nei rapporti con il Consiglio Nazionale, secondo i principi di correttezza, di collaborazione e di solidarietà propri dell'appartenenza alla categoria, per consentire ad esso di perseguire nei modi più efficaci le finalità istituzionali nell'interesse generale.
Art. 19
Il geometra deve intrattenere con i colleghi e altri professionisti rapporti professionali improntati alla massima correttezza, cordialità, chiarezza e lealtà ed al reciproco rispetto; deve dimostrare nei loro confronti comprensione e tolleranza al fine di evitare ogni motivo di contrasto.
Il geometra che per motivi di natura professionale o per opposti interessi è in disaccordo con un collega o altro professionista, è tenuto a darne notizia al Presidente del Consiglio del Collegio per ricercare soluzioni di conciliazione.
A titolo esemplificativo costituiscono casi di violazione dei principi di comportamento suddetti:
- non informare il collega, con la dovuta riservatezza, di possibili errori od omissioni nei quali si ritenga che egli sia incorso;
- esprimere di fronte al cliente in qualunque forma valutazioni critiche sull'operato o sul comportamento in genere dei colleghi, salvi i rilievi tecnici necessari per la corretta esecuzione della prestazione;
- iniziare o proseguire in prestazioni demandate o già in corso presso colleghi, senza previamente informarli e senza adoperarsi per fare ad essi ottenere i compensi eventualmente spettanti (sostituisce gli art. 23 e 25);
- non prestarsi sistematicamente a scambi di opinioni e di informazioni con i colleghi.
Art. 20
Il geometra deve intrattenere con i propri collaboratori, siano essi dipendenti che praticanti, rapporti professionali improntati alla massima correttezza, cordialità, chiarezza e lealtà ed al reciproco rispetto. Ai medesimi collaboratori, il geometra, tra l'altro, assicurerà condizioni di lavoro adeguate ai compiti cui debbono attendere.
Il geometra, inoltre deve evitare di valersi della collaborazione di persone che esercitano abusivamente la loro attività.
In particolare, nei rapporti con i praticanti il geometra è tenuto a prestare in modo disinteressato il proprio insegnamento professionale ed a compiere quanto necessario per assicurare ad essi il sostanziale adempimento della pratica nel modo "effettivo e continuativo" prescritto dalle direttive emanate dal Consiglio Nazionale; particolare cura egli deve porre per l'insegnamento delle norme fondamentali della professione e dei principi di deontologia professionale.
Art. 21
Il geometra non deve costituire o far parte di associazioni che svolgano funzioni in contrasto con quelle degli Organi istituzionali di categoria.
Art. 22
Il geometra non deve in alcun modo promuovere azioni sleali con scritti o parole allo scopo di allontanare la clientela da colleghi o altri professionisti per sostituirsi ad essi nell'incarico.
Art. 23
Il geometra, che nell'espletamento del proprio mandato si sia comunque servito dell'opera di altro collega o di altro professionista, ha il dovere di garantirgli il pagamento delle competenze.
Art. 24
Il geometra deve astenersi dal recare danno in qualunque modo agli interessi ed alla reputazione dei colleghi e mai, anche nelle perizie, negli arbitrati e nelle relazioni di collaudo, si pronunzierà, pur nel rispetto della verità, in maniera lesiva della dignità del collega cui si trovi contrapposto.
Art. 25
E' vietata ogni forma di pubblicità in contrasto con lo svolgimento corretto e decoroso della professione.
CAPITOLO 4
DOVERI VERSO IL CLIENTE
Art. 26
Il geometra contrae col proprio cliente un rapporto strettamente personale e fiduciario e come tale deve essere improntato alla massima chiarezza e trasparenza. Assunto l'incarico, sempre che questo sia compatibile con le regole della morale, del diritto e della professionalità, è tenuto ad eseguirlo di persona con la massima diligenza.
Nelle mansioni di non stretta e personale pertinenza può avvalersi di sostituti o di collaboratori e di ausiliari sotto la propria direzione e responsabilità.
Il geometra constatata, durante lo svolgimento del rapporto professionale, l'insorgenza di insanabili conflitti di interesse con il proprio cliente, deve immediatamente recedere dall'incarico.
Art. 27
Il geometra nell'esecuzione dell'incarico deve compiere le sole prestazioni che gli sono state richieste ed eventualmente quelle che, a suo prudente giudizio, ritiene indispensabili ad assicurare anche il contenimento delle spese a carico del cliente.
Art. 28
Il geometra che, in dipendenza della sua attività professionale, abbia per qualsiasi titolo presso di se denaro di terzi, deve essere sempre pronto a fornire immediata, precisa e dettagliata resa di conto.
Art. 29
Il geometra può recedere dall'incarico professionale solo per giusta causa, ma deve farlo curando di non danneggiare gli interessi del cliente e degli altri professionisti eventualmente interessati, dandone tempestiva e motivata notifica.
CAPITOLO 5
DOVERI VERSO LA PUBBLICA AUTORITÀ
Art. 30
Il geometra che è riconosciuto penalmente responsabile in dipendenza dell'esercizio di un servizio pubblico o di pubblica necessità è soggetto per gli stessi fatti al giudizio del Consiglio del Collegio presso cui è iscritto, incorrendo nelle pene disciplinari previste dal regolamento professionale.